CONDIZIONI GENERALI

DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTO TURISTICO

Ultimo aggiornamento: 08.08.2024

Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio, oltre che le presenti Condizioni Generali, la descrizione del Pacchetto Turistico contenuta nel catalogo e/o nel separato programma di viaggio, nonché l’accettazione della proposta di acquisto dei servizi richiesti dal Viaggiatore unitamente ai documenti di cui all’art. 36 comma 8 del Codice del Turismo (da qui, CdT).

Quando il contratto è intermediato da una Agenzia di Viaggio l’accettazione della proposta di acquisto viene inviata dal Tour Operator all’Agenzia di Viaggi, quale mandataria del Viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. 

Nel sottoscrivere la proposta di acquisto di Pacchetto Turistico, il Viaggiatore dichiara espressamente di aver compreso ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti Condizioni Generali.

  • FONTI LEGISLATIVE

La vendita di Pacchetti Turistici che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale è disciplinata dagli artt. 32-51 novies del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (cd. “Codice del Turismo”, in seguito CdT) e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 62 del 06.06.2018 di attuazione della Direttiva UE n. 2015/2302), nonché dalle disposizioni del Codice Civile in tema di trasporto, appalto di servizi e mandato e dal Codice della Navigazione (R.D. n. 327 del 30.03.1942), in quanto applicabili. Ulteriori disposizioni legislative con effetti modificativi/abrogativi delle condizioni di contratto di seguito esposte, saranno rese note on line tramite pubblicazione nel sito internet del Tour Operator.

  • DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto s’intende per:

Fornitore di Servizi Turistici: il soggetto che effettua la prestazione destinata ad assumere rilevanza turistica;

Intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici verso un corrispettivo;

Organizzatore (Tour Operator): Professionista che organizza Pacchetti Turistici e li vende o li offre in vendita, direttamente, tramite o unitamente ad altri soggetti, oppure trasmette i dati relativi al viaggiatore ad un altro professionista ex art. 33, lett. c), n. 2.4. CdT.

Pacchetto Turistico: ai sensi dell’art. 33, com.1, lett. c) del Codice del Turismo, combinazione di almeno due tipi diversi di Servizi Turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

1) che tali servizi siano combinati da un unico Professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;

2) che tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, siano:

2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore

acconsenta al pagamento;

2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;

2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;

2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il Professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui sia concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.

Professionista: soggetto che agisce in veste di Organizzatore, Venditore, o professionista che agevola servizi turistici collegati o di Fornitore di Servizi Turistici, ex art. 33, com.1, lett. h) del Codice del Turismo.

Servizio Turistico: il trasporto dei passeggeri, l’alloggio dei viaggiatori, il noleggio di auto ed altri veicoli a motore, nonché ogni altro servizio turistico diverso dai precedenti, ex art. 33, com.1, lett. a) del Codice del Turismo;

Servizio Turistico Collegato: almeno due tipi diversi di Servizi Turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non costituiscano Pacchetto Turistico, ex art. 33, com.1, lett. f), CdT.

Servizio Turistico Integrativo: servizi accessori quali, tra gli altri, il trasporto del bagaglio fornito nell’ambito del trasporto dei passeggeri; l’uso di parcheggi a pagamento nell’ambito delle stazioni o degli aeroporti; il trasporto passeggeri su brevi distanze in occasione di visite guidate o i trasferimenti tra una struttura ricettiva e una stazione di viaggio con altri mezzi; l’organizzazione di attività di intrattenimento o sportive; la fornitura di pasti, di bevande e la pulizia forniti nell’ambito dell’alloggio; la fruizione di biciclette, sci e altre dotazioni della struttura ricettiva ovvero l’accesso a strutture in loco, quali piscine, spiagge, palestre, saune, centri benessere o termali, incluso per i clienti dell’albergo; qualunque altro servizio integrativo tipico anche secondo la prassi locale.

Supporto Durevole: ogni strumento che permette al Viaggiatore o al Professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate (ad es., secondo i casi: carta, posta elettronica, etc.).

Venditore: Professionista (diverso dall’Organizzatore) che venda, o offra in vendita, Pacchetti Turistici combinati da un Organizzatore.

Viaggiatore o Turista: chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell’ambito di applicazione della disciplina del CdT sui Pacchetti Turistici.

  • INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE OBBLIGATORIA

3.1. Ai sensi dell’art. 34 CdT, si forniscono le seguenti informazioni:

  • a) Organizzazione tecnica: Sharewood Srl – Via Giovanni Amendola 170/5, 70126 Bari. Sede operativa: Viale Col Di Lana 6/A, 20136 Milano – Tel: +39 3938934759 – P. IVA: 10013180962
  • b) Autorizzazione amministrativa: SCIA Prot. n° 0064848 del 09/04/2018, rilasciata dalla Provincia di Milano.
  • c) Polizza assicurativa RC: Polizza RC Europ Assistance n° 4625874 in conformità con quanto previsto dagli art. 44 e 45 Cod. Tur. Garanzia per i viaggiatori: Fondo Vacanze Felici S.c.a.r.l. con numero di iscrizione 2419.

3.2. Prima della conclusione del contratto di Pacchetto Turistico o di un’offerta corrispondente, l’Organizzatore e, nel caso in cui il Pacchetto sia venduto tramite un Venditore, anche quest’ultimo, forniranno altresì al Viaggiatore le seguenti informazioni, ove già non presenti nelle presenti Condizioni Generali, in modo chiaro e preciso e, ove fornite per iscritto, devono essere leggibili:

  • a) le caratteristiche principali dei Servizi Turistici, quali:

a.1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l’alloggio, il numero di notti comprese;

a.2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l’orario esatto non sia ancora stabilito, l’Organizzatore e, se del caso, il Venditore, informano il Viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;

a.3) l’ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del Paese di destinazione;

a.4) i pasti forniti;

a.5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del Pacchetto;

a.6) i Servizi Turistici prestati al Viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;

a.7) la lingua in cui sono prestati i servizi;

a.8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del Viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del Viaggiatore;

  • b) la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico dell’Organizzatore e, ove presente, del Venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
  • c) il prezzo totale del Pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
  • d) le modalità di pagamento, compresi l’eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il Viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
  • e) il numero minimo di persone richiesto per il Pacchetto e il termine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a), CdT prima dell’inizio del Pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
  • f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione;
  • g) le informazioni sulla facoltà per il Viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del Pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ai sensi dell’articolo 41, comma 1 CdT;
  • h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del Viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;
  • i) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi 1, 2 e 3 CdT.

3.3. Per i contratti di Pacchetto Turistico di cui all’articolo 33, comma 1, lettera d), CdT, stipulati per telefono, l’Organizzatore o il Professionista fornirà al viaggiatore le informazioni standard di cui all’allegato A, parte II, al CdT, e le informazioni di cui al punto precedente.

3.4. Con riferimento ai Pacchetti acquistati presso Professionisti distinti di cui all’articolo 33,

comma 1, lettera c), numero 2.4), CdT, l’Organizzatore e il Professionista a cui sono trasmessi i dati garantiscono che ciascuno di essi fornisca, prima che il Viaggiatore sia vincolato da un contratto o da un’offerta corrispondente, le informazioni elencate al comma 1 del medesimo art. 33, nella misura in cui esse sono pertinenti ai rispettivi Servizi Turistici offerti. Contemporaneamente, l’Organizzatore fornisce inoltre le informazioni standard del modulo di cui all’allegato A, parte III, al CdT.

3.5. Nei Pacchetti Turistici in cui fosse incluso il volo, il nome del vettore che effettuerà il/i volo/i nei tempi e con le modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005 sarà indicato nel foglio di conferma; eventuali variazioni verranno comunicate tempestivamente al Viaggiatore, nel rispetto del Reg. CE.2111/2005.

3.6. Nei Pacchetti Turistici in cui il volo non fosse incluso, il Viaggiatore potrà acquistarlo separatamente ed autonomamente, in proprio o tramite Sharewood che, in tal caso, opererà come mero intermediario per la biglietteria aerea. In questo ultimo caso, il volo non sarà in alcun modo ricompreso nel Pacchetto Turistico venduto al Viaggiatore, nè ricadrà nell'ambito di applicazione della disciplina dettata dal Codice del Turismo in tema di Pacchetti Turistici.

  • CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO.

4.1. Il Viaggiatore che fosse interessato ad acquistare uno degli itinerari di viaggio proposto da Sharewood dovrà inviare una richiesta di personalizzazione del programma di viaggio, indicando le informazioni richieste sul Sito ed eventuali esigenze o richieste particolari. L’Organizzatore provvederà a trasmettere un programma personalizzato di viaggio che non potrà essere considerato, in nessun caso, alla stregua di offerta o proposta di vendita del Pacchetto Turistico.

4.2. Il Viaggiatore potrà procedere con la proposta di acquisto del Pacchetto Turistico come da programma personalizzato entro un lasso di tempo indicato nel programma stesso; la proposta dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico o, comunque, su Supporto Durevole, compilato in ogni sua parte.

4.3. Taluni Pacchetti Turistici, qui definiti INSTANT BOOKING e indicati sul Sito di Sharewood Srl come “a Prenotazione immediata” o diciture analoghe, non saranno soggetti a personalizzazione ed al meccanismo di cui al punto 4.1. che precede, e potranno essere acquistati con la configurazione proposta da Sharewood Srl, che indicherà tutti gli elementi essenziali, incluso il prezzo ed i metodi di pagamento accettati.

Il Viaggiatore potrà procedere direttamente con la proposta di acquisto, attraverso l’apposita funzione presente per i Pacchetti Turistici INSTANT BOOKING, avanzando l’ordine e versando l’acconto richiesto; tale proposta sarà irrevocabile per 48 ore.

4.4. L’Organizzatore sarà libero di accettare o rifiutare la proposta di acquisto di Pacchetto Turistico formulata dal Viaggiatore, a seguito di verifica sull’effettiva disponibilità dei Servizi richiesti. La mancata comunicazione dell’accettazione della proposta d’acquisto entro il termine indicato nel programma di viaggio personalizzato, o nelle successive 48 ore in caso di INSTANT BOOKING, sarà da intendersi come non accettazione della medesima.

4.5. In caso di mancata accettazione della proposta irrevocabile di acquisto del Pacchetto Turistico, l’ordine dovrà intendersi non confermato e il Viaggiatore avrà diritto al rimborso della somma versata in acconto entro 48 ore, decorrenti dalla comunicazione della non accettazione della proposta di acquisto del Pacchetto Turistico o dalla mancata comunicazione dell’accettazione della proposta d’acquisto entro 48 ore dalla sua formulazione. Alternativamente, il Viaggiatore potrà scegliere di utilizzare la somma versata quale acconto per l’acquisto di un altro Pacchetto Turistico, che l’Organizzatore gli potrà presentare.

4.6. L’eventuale accettazione della proposta di acquisto del Pacchetto Turistico da parte dell’Organizzatore si intenderà perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’Organizzatore invierà la relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al Viaggiatore, eventualmente presso l’Agenzia di Viaggi venditrice che ne curerà la consegna al Viaggiatore medesimo.

4.7. Nel caso di accettazione della proposta di acquisto del Pacchetto Turistico, aventi richieste quali riduzioni bambino o supplemento singola, l’Organizzatore contatterà il Viaggiatore comunicandogli immediatamente l’aggiornamento del prezzo finale del Pacchetto Turistico conseguente a tali specifiche richieste. Inoltre, al momento dell’accettazione della proposta di acquisto, il Viaggiatore potrà prenotare eventuali servizi aggiuntivi disponibili per il viaggio acquistato.

4.8. In caso di conclusione del contratto, la somma versata verrà considerata quale acconto sul prezzo finale dovuto ed il Viaggiatore dovrà procedere al pagamento del corrispettivo residuo pattuito secondo le modalità indicate.

4.9. Le richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del Pacchetto Turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Viaggiatore ed Organizzatore, anche per il tramite dell’Agenzia di Viaggi.

  • PAGAMENTI

5.1. Se non diversamente indicato nell’informativa precontrattuale o nel contratto, all’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del Pacchetto Turistico dovrà essere corrisposta:

  • a) la quota d’iscrizione o gestione pratica, se presente;
  • b) acconto non superiore al 30% del prezzo del Pacchetto Turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del Pacchetto fornita dall’Organizzatore. Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo.

5.2. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato al più tardi 30 giorni solari antecedenti la data di partenza. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto;

5.3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della mancata

rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Viaggiatore all’Agenzia venditrice, e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 CdT nei confronti di quest’ultimo, costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., tale da determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia venditrice, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del Viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’Organizzatore direttamente dal Viaggiatore o per il tramite dell’Agenzia di Viaggi intermediaria dal medesimo Viaggiatore.

5.4. Per particolari Pacchetti o proposte, in particolare per gruppi precostituiti, i pagamenti di cui al punto 5.1 potrebbero essere sostituiti da diverse e specifiche condizioni, prevalenti su quelle generali qui indicate e che saranno comunque indicate nella proposta iniziale di acquisto del Pacchetto Turistico.

  • PREZZO

6.1. Il prezzo del Pacchetto Turistico è indicato nel Contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore.

6.2. Dopo la conclusione del contratto di Pacchetto Turistico, i prezzi possono essere aumentati soltanto se il contratto lo prevede espressamente e precisa che il Viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo, nonché le modalità di calcolo della revisione del prezzo. In tal caso, il Viaggiatore ha diritto ad una riduzione del prezzo corrispondente alla diminuzione dei costi di cui al punto successivo, lettere a), b) e c), che si verifichi dopo la conclusione del contratto e prima dell’inizio del Pacchetto.

6.3. Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche riguardanti:

  • a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia;
  • b) il livello di tasse o diritti sui Servizi Turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del Pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco e d’imbarco nei porti e negli aeroporti;
  • c) i tassi di cambio pertinenti al Pacchetto.

6.4. Se l’aumento di prezzo eccede l’8 per cento del prezzo complessivo del Pacchetto, si applica l’articolo 40, commi 2, 3, 4 e 5 del CdT.

6.5. Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entità, è possibile solo previa comunicazione chiara e precisa su Supporto Durevole da parte dell’Organizzatore al Viaggiatore, unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno venti giorni prima dell’inizio del pacchetto.

6.6. In caso di diminuzione del prezzo, l’Organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al Viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del Viaggiatore.

  • MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA.

7.1. Prima della partenza l’Organizzatore non può unilateralmente modificare le condizioni del contratto diverse dal prezzo ai sensi dell’articolo 39 del CdT, salvo che si sia riservato tale diritto nel contratto e la modifica sia di scarsa importanza. L’Organizzatore comunica la modifica al Viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole.

7.2. Se, prima dell’inizio del Pacchetto, l’Organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei Servizi Turistici di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), CdT, o non può soddisfare le richieste specifiche di cui all’articolo 36, comma 5, lettera a), CdT, oppure propone di aumentare il prezzo del Pacchetto di oltre l’8 per cento ai sensi dell’articolo 39, comma 3, CdT, il Viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall’Organizzatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l’organizzatore può offrire al Viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.

7.3. L’Organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il Viaggiatore in modo chiaro e preciso su Supporto Durevole:

  • a) delle modifiche proposte e della loro incidenza sul prezzo del Pacchetto;
  • b) di un periodo ragionevole entro il quale il Viaggiatore è tenuto a informare l’Organizzatore

della sua decisione ai sensi del punto precedente;

  • c) delle conseguenze della mancata risposta del Viaggiatore entro il periodo di cui alla lettera
  • b) e dell’eventuale Pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo.

7.4. Se le modifiche del contratto di Pacchetto Turistico o del Pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un Pacchetto di qualità o costo inferiore, il Viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.

7.5. In caso di recesso dal contratto di Pacchetto Turistico ai sensi del comma 2, se il Viaggiatore non accetta un Pacchetto sostitutivo, l’Organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del Viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, CdT.

  • RECESSO DEL VIAGGIATORE

8.1. Il Viaggiatore può recedere dal contratto di Pacchetto Turistico in ogni momento prima

dell’inizio del Pacchetto, dietro rimborso all’Organizzatore delle spese sostenute, adeguate e

giustificabili, del cui ammontare quest’ultimo fornisce motivazione al Viaggiatore che ne faccia richiesta.

8.2. Ai sensi dell’art. 41 CdT, si prevedono le seguenti spese di recesso:

  • I) Pacchetti di viaggio senza voli dall’Italia inclusi nel prezzo a forfait:
  • a) recesso fino a 60 gg. solari prima dell’inizio del viaggio: 10% dell’importo totale;
  • b) recesso da 59 a 30 gg. solari prima dell’inizio del viaggio 25% dell’importo totale;
  • c) recesso da 29 a 15 gg. solari prima dell’inizio del viaggio 50% dell’importo totale;
  • d) recesso da 14 a 6 gg. lavorativi prima dell’inizio del viaggio (se non applicabile il punto c)

75% dell’importo totale;

  • e) recesso nei 5 gg. lavorativi prima dell’inizio del viaggio 100% dell’importo totale.
  • II) Pacchetti di viaggio con voli inclusi nel prezzo a forfait:
  • a) recesso fino a 60 gg. solari prima dell’inizio del viaggio: 25% dell’importo totale;
  • b) recesso da 59 a 30 gg. solari prima dell’inizio del viaggio 50% dell’importo totale;
  • c) recesso da 29 a 15 gg. solari prima dell’inizio del viaggio 75% dell’importo totale;
  • d) recesso da 14 giorni lavorativi prima dell’inizio del viaggio (se non applicabile il punto c)

100% dell’importo totale.

8.3. Alcuni Servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione. Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio. Nessun rimborso spetta al Viaggiatore che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno già intrapreso.

8.4. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del Pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il Viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del Pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.

8.5. L’Organizzatore può recedere dal contratto di Pacchetto Turistico e offrire al Viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:

  • a) il numero di persone iscritte al Pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’Organizzatore comunica il recesso dal contratto al Viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell’inizio dell’erogazione del Pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio dell’erogazione del Pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio dell’erogazione del Pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;
  • b) l’Organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al Viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del Pacchetto.

8.6. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti dopo aver detratto le adeguate spese, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di recesso dell’Organizzatore, si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.

8.7. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il Viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di Pacchetto Turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l’Organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso (art. 41, comma 7, CdT).

  • SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL PACCHETTO TURISTICO AD UN ALTRO

VIAGGIATORE

9.1. Il Viaggiatore, previo preavviso dato all’Organizzatore su un Supporto Durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del Pacchetto, può cedere il contratto di Pacchetto Turistico a una persona che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio.

9.2. Il cedente e il cessionario del contratto di Pacchetto Turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.

9.3. L’Organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non possono essere irragionevoli e che non eccedano le spese realmente sostenute dall’Organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di Pacchetto Turistico, e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto.

9.4. In ogni caso il Viaggiatore che richieda la variazione di un elemento relativo ad una pratica già confermata, purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, corrisponderà al Tour Operator, oltre alle spese conseguenti alla modifica stessa, un costo fisso forfetario.

  • OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI

10.1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, al Viaggiatore sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale concernenti i passaporti e i visti e le formalità sanitarie necessari per l’espatrio. Resta comunque responsabilità esclusiva del Viaggiatore la puntuale verifica presso le Autorità competenti delle disposizioni vigenti e delle condizioni e modalità di applicazione delle stesse al proprio caso specifico, nonchè il corretto e tempestivo adeguamento alle medesime.

10.2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per l’espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato

http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.

10.3. I Viaggiatori dovranno reperire comunque le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i Viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più Viaggiatori potrà essere imputata all’Agenzia venditrice o all’Organizzatore.

10.4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il Venditore e l’Organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del Pacchetto Turistico o Servizio Turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.

10.5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni altra

informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il Viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it.

Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei Tour Operator – on line o cartacei – poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’opuscolo informativo e non informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse, pertanto, dovranno essere assunte a cura dei Viaggiatori. I Viaggiatori dovranno, inoltre, attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei Paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’Organizzatore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al Pacchetto Turistico. I Viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’Organizzatore e/o il Venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.

10.6. L’Organizzatore o il Venditore che abbia concesso un indennizzo o una riduzione di prezzo, ovvero corrisposto un risarcimento del danno o sia stato costretto ad ottemperare ad altri obblighi prescritti dalla Legge, ha il diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano contribuito al verificarsi delle circostanze o dell’evento da cui sono derivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento del danno o gli altri obblighi in questione, nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il Viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza. L’Organizzatore o il Venditore che abbia risarcito il Viaggiatore è surrogato, nei limiti del risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di quest’ultimo verso i terzi responsabili; il Viaggiatore fornisce all’Organizzatore o al Venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga (art. 51 quinquies CdT).

  • CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato.

In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del Viaggiatore.

  • REGIME DI RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE

12.1. L’Organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei Servizi Turistici previsti dal contratto di Pacchetto Turistico, indipendentemente dal fatto che tali Servizi Turistici debbano essere prestati dall’Organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di Servizi Turistici, ai sensi dell’articolo 1228 del codice civile.

12.2. Il Viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l’Organizzatore, direttamente o tramite il Venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un Servizio Turistico previsto dal contratto di Pacchetto Turistico.

12.3. Se uno dei Servizi Turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di Pacchetto Turistico, l’Organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei Servizi Turistici interessati dal difetto. Se l’Organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica l’articolo 43 CdT.

12.4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma 3, se l’Organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal Viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del Pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il Viaggiatore può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’Organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il Viaggiatore specifichi un termine.

12.5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, costituisce un

inadempimento di non scarsa importanza dei Servizi Turistici inclusi in un Pacchetto e l’Organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal Viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del Pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il Viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di Pacchetto Turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi dell’articolo 43, una riduzione del prezzo, salvo comunque l’eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto, se il Pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l’Organizzatore provvede anche al rientro del Viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il Viaggiatore.

12.6. Laddove è impossibile assicurare il rientro del Viaggiatore, l’Organizzatore sostiene i costi dell’alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non superiore a tre notti per Viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa dell’Unione europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.

12.7. La limitazione dei costi di cui al comma 6 non si applica alle persone a mobilità ridotta,

definite dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2006, e ai loro

accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone

bisognose di assistenza medica specifica, purché l’Organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto. L’Organizzatore non può invocare circostanze inevitabili e straordinarie per limitare la responsabilità di cui al presente comma qualora il fornitore del servizio di trasporto non possa far valere le stesse circostanze ai sensi della normativa dell’Unione europea applicabile.

12.8. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore è impossibile fornire, in corso d’esecuzione, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di Pacchetto Turistico, l’Organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del Viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l’esecuzione del Pacchetto possa continuare, inclusa l’eventualità che il ritorno del Viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di Pacchetto Turistico, l’Organizzatore concede al Viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo.

12.9. Il Viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di Pacchetto Turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.

12.10. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il Viaggiatore respinge le soluzioni

alternative proposte, conformi a quanto indicato dal comma 8, al Viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell’obbligo di offerta di cui al comma 8 si applica il comma 5.

12.11. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore, è impossibile assicurare il rientro del Viaggiatore come pattuito nel contratto di Pacchetto Turistico, si applicano i commi 6 e 7.

  • REGIME DI RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE

13.1. Il Venditore è responsabile dell’esecuzione del mandato conferitogli dal Viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal Venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo l’adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l’esercizio della corrispondente attività professionale.

13.2. Il Venditore non è responsabile degli errori di prenotazione imputabili al Viaggiatore o dovuti a circostanze inevitabili e straordinarie.

13.3. Il diritto del Viaggiatore al risarcimento dei danni collegati alla responsabilità del Venditore si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del Viaggiatore nel luogo di partenza.

  • LIMITI DEL RISARCIMENTO

14.1. Il contratto di Pacchetto Turistico può prevedere la limitazione del risarcimento dovuto

dall’Organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, purché tale limitazione non sia inferiore al triplo del prezzo totale del Pacchetto.

14.2. Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro del Viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel Pacchetto.

  • POSSIBILITÀ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE

15.1. Il Viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del

Pacchetto direttamente al Venditore tramite il quale l’ha acquistato, il quale, a propria volta, inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami all’Organizzatore.

15.2. Ai fini del rispetto dei termini o dei periodi di prescrizione, la data in cui il Venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma 1 è considerata la data di ricezione anche per l’Organizzatore.

  • OBBLIGO DI ASSISTENZA

16.1. L’Organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al Viaggiatore che si trova in

difficoltà anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, comma 7 CdT, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il Viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare Servizi Turistici alternativi.

16.2. L’Organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza

qualora il problema sia causato intenzionalmente dal Viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

  • ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile stipulare, al momento della prenotazione e tramite il Venditore, speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e dalla perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal Viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazione stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.

  • STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

L’Organizzatore potrà proporre al Viaggiatore – sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte (ADR – Alternative Dispute Resolution), ai sensi del D.Lgs. 206/2005. In tal caso l’Organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

  • PROTEZIONE DEL VIAGGIATORE

19.1. L’organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio nazionale sono coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti.

19.2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o

garanzie bancarie o emesse dai Fondi di cui al comma 3 dell’art. 47 del CdT, che, per i viaggi

all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del rientro. La garanzia è effettiva, adeguata al volume di affari e copre i costi ragionevolmente prevedibili, gli importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in relazione a pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso tra gli acconti e il saldo finale e del completamento dei pacchetti, nonché del costo stimato per i rimpatri in caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore.

19.3. I viaggiatori beneficiano della protezione in caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore indipendentemente dal loro luogo di residenza, dal luogo di partenza o dal luogo di vendita del pacchetto e indipendentemente dallo Stato membro in cui è stabilito il soggetto incaricato di fornire protezione in caso di insolvenza o fallimento.

19.4. Nei casi previsti dal comma 2, in alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli 40 e 42 CdT.

  • MODIFICHE OPERATIVE

In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i programmi di viaggio che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi sul Sito dell’Organizzatore ed inviati i programmi di viaggio personalizzati ai Viaggiatori che ne facciano richiesta,, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di acquisto dei servizi potrebbero subire variazioni di scarsa importanza poiché soggetti a successiva convalida; l’Organizzatore effettuerà ogni ragionevole sforzo per darne tempestiva comunicazione al Viaggiatore.

  • INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 E DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la scrivente Società.

Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la conclusione e l’esecuzione del contratto, è svolto nel pieno rispetto del DLGS 196/2003 e successive modificazioni e del Regolamento UE 2016/679 in forma cartacea e digitale. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 DLGS 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 contattando il titolare del trattamento:

 Sharewood Srl – Via Giovanni Amendola 170/5, 70126 Bari.

  • COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA

LEGGE N. 38/2006.

La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

  • DISPOSIZIONI PER L’EMERGENZA COVID 19

Si applicano, in deroga a quanto altrimenti previsto nelle presenti Condizioni Generali, le disposizioni pro tempore vigenti in tema di emergenza Covid19, anche in tema di impossibilità sopravvenuta della prestazione, recesso dal contratto per cause relative alla pandemia in corso e relativi rimborsi e penali.

  • LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

24.1. I T&C sono regolati e interpretati in conformità con la legge italiana.

24.2. Per qualunque controversia relativa all’applicazione dei T&C, alla loro interpretazione, esecuzione e validità sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, fatta salva l’applicazione del Foro del Consumatore, laddove imposta per legge.

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